stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 dicembre 1966, n. 1082

Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  5-1-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1959; n. 1083, è abrogato e sostituito dal seguente:
"La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggono i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli, anni 40.
Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali;
3) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia;
4) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;
5) idoneità psico-fisica al servizio di istituto.
La nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano i requisiti di cui ai numeri 1), 4) e 5) del comma precedente ed abbiano una età non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 dicembre 1966

SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE