stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1984)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-11-1966

Art. 24

(Opere pubbliche di bonifica montana)


Nei comprensori di bonifica montana e nei bacini montani saranno attuati programmi straordinari di opere pubbliche riguardanti:
a) organici e completi sistemi di opere, con specifico riguardo alle sistemazioni idrauliche ed alla ricostituzione o miglioramento dei pascoli montani, per la regolazione e l'utilizzazione delle acque e la sistemazione del suolo;
b) le opere stradali nella misura necessaria a consentire la valorizzazione economica delle zone interessate;
c) la realizzazione di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali con particolare riferimento a quelli isolati e non collegati con strada comunale;
d) la provvista di acqua a scopo irriguo e potabile per le popolazioni rurali, quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;
e) la costruzione di stazzi, con abbeveraggi e con ricoveri per il personale, ai fini del potenziamento degli allevamenti zootecnici semibradi in montagna.
Salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 21 della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato anche le opere di cui alle lettere a) e d).
Le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni si applicano anche a favore dei consorzi di bonifica montana.