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LEGGE 24 ottobre 1966, n. 887

Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2020)
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Testo in vigore dal:  20-2-2020
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Art. 5

1. Il corso superiore di polizia economico-finanziaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.
2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale del Comandante generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un'anzianità nel grado non inferiore a
((due anni))
e non superiore a
((cinque))
anni. (7)
((8))
3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori
a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o equivalente;
b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa;
c) devono essere in possesso di una laurea in discipline
giuridiche o economiche
4. La partecipazione al concorso non è ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta da un generale di corpo d'armata della Guardia di finanza. Tale commissione può essere suddivisa in sottocommissioni ed è nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
5. Le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonché le modalità concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1^ gennaio 2003.

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 52) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, alla partecipazione al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria sono ammessi:
a) per il corso che ha inizio nell'anno 2018, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2015 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
b) per il corso che ha inizio nell'anno 2019, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2016 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
c) per il corso che ha inizio nell'anno 2020, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
d) per il corso che ha inizio nell'anno 2021, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2017;
e) per il corso che ha inizio nell'anno 2022, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori con anzianità di grado non successiva al 31 dicembre 2017;
f) per il corso che ha inizio nell'anno 2023, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori con anzianità di grado non successiva al 31 dicembre 2017.
Il requisito relativo al grado deve essere posseduto alla data di indizione del concorso".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 52) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, alla partecipazione al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria sono ammessi:
a) per il corso che ha inizio nell'anno 2018, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2015 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
b) per il corso che ha inizio nell'anno 2019, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2016 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
c) per il corso che ha inizio nell'anno 2020, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
d) per il corso che ha inizio nell'anno 2021, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2017;
e) per il corso che ha inizio nell'anno 2022, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2020 e i maggiori con anzianità di grado non successiva al 31 dicembre 2017;
f) per il corso che ha inizio nell'anno 2023, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2021 e i maggiori con anzianità di grado non successiva al 31 dicembre 2018.
f-bis) per il corso che ha inizio nell'anno 2024, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2019;
f-ter) per il corso che ha inizio nell'anno 2025, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;
f-quater) per il corso che ha inizio nell'anno 2026, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;
f-quinquies) per il corso che ha inizio nell'anno 2027, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;
f-sexies) per il corso che ha inizio nell'anno 2028, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;
f-septies) per il corso che ha inizio nell'anno 2029, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2024.
Il requisito relativo al grado deve essere posseduto alla data di indizione del concorso".