LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1998)
Testo in vigore dal: 12-5-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  Agli   effetti  della  presente  legge,  si  considerano  familiari
coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in
linea   diretta,  gli  ascendenti,  i  fratelli  e  le  sorelle,  che
partecipano  al  lavoro  aziendale  con  carattere  di  abitualita' e
prevalenza,   sempreche'   per  tale  attivita'  non  siano  soggetti
all'assicurazione  generale  obbligatoria  in  qualita' di lavoratori
dipendenti o di apprendisti. ((15))
  Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e
gli    affiliati,   quelli   naturali   legalmente   riconosciuti   o
giudizialmente  dichiarati,  quelli  nati  da  precedente  matrimonio
dell'altro  coniuge,  nonche'  i  minori  regolarmente affidati dagli
organi competenti a norma di legge.
  Sono  equiparati  ai  genitori  gli  adottanti,  gli affilianti, il
patrigno  e  la  matrigna nonche' le persone alle quali i titolari di
impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.
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AGGIORNAMENTO (15)
  La  Corte  Costituzionale  con  sentenza 27 aprile-5 maggio 1994 n.
170( in G.U. 1a s.s. 11.05.1994 n. 20) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966,
n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la  vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed
ai  loro  familiari  coadiutori  e  coordinamento  degli  ordinamenti
pensionistici  per  i  lavoratori  autonomi),  nella parte in cui non
considera  familiari egli effetti della stessa legge gli affini entro
il secondo grado."