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LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/1986)
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Testo in vigore dal:  4-1-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono l'avanzamento secondo le norme contenute nella presente legge.