LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103

Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1983)
Testo in vigore dal: 16-10-1965
                              Art. 21.

  Il  diploma di abilitazione di cui al precedente articolo sara' per
contro rilasciato dalla medesima Commissione a tutti coloro che, alla
data  di  pubblicazione  della  presente  legge,  abbiano  esercitato
abitualmente  e  direttamente,  da almeno tre anni, l'arte ausiliaria
sanitaria  di  tecnico  di  radiologia  medica presso Amministrazioni
ospedaliere  o  enti  pubblici oppure che risultino in possesso di un
titolo   di   specializzazioni   rilasciato   da   specifiche  scuole
riconosciute dallo Stato.