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LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1994)
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Testo in vigore dal:  15-8-1965

Art. 35


Per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alle quali sono soggetti.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, può altresì stabilire, con proprio decreto, criteri per la classificazione dei lavoratori di cui al precedente comma, nonché per l'accertamento e la verifica dei requisiti richiesti alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, per la tutela previdenziale ed assistenziale dei propri soci.