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LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1994)
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Testo in vigore dal:  1-5-1969
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Art. 16


Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:
"L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non può essere inferiore ai seguenti minimi:
a) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, lire 15.600;
b) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età, lire 19.500".(2)
((2a))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 2) che "gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall'art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a: lire 18.000 mensili, per i titolari di età inferiore a 65 anni; lire 21.900 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età."
Lo stesso decreto ha inoltre disposto (con l'art. 42) che la modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.
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AGGIORNAMENTO (2a)
L. 30 aprile 1969, n. 153 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati a: lire 23.000 mensili, per i titolari di età inferiore a 65 anni; lire 25.000 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età."