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LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1994)
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Testo in vigore dal:  15-8-1965

Art. 11


Il 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio, al netto delle somme trasferite ai Fondo sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera d), è destinato alla costituzione di una speciale riserva.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva, abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto dell'importo complessivo delle quote di pensione sociale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.
I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo, possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.
L'articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218 è abrogato.