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LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2004)
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Testo in vigore dal:  27-11-1988
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Art. 39

Prosecuzione volontaria della contribuzione.


L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver conseguito diritto a pensione, ha facoltà di continuare in forma volontaria il versamento dei contributi dalla data di cessazione dell'obbligo stesso, purché possa far valere, alla data medesima, almeno cinque anni di contribuzione.
La domanda di esercizio della facoltà di cui al precedente comma deve pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria.
L'inosservanza del termine di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facoltà ivi prevista.
Coloro che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma del presente articolo devono versare, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contributo sulla retribuzione pensionabile spettante alla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria.
Detto contributo è determinato mediante l'applicazione, sulla retribuzione di cui al precedente comma, della aliquota contributiva stabilita per il personale in servizio.
Annualmente, la retribuzione pensionabile, sulla quale deve essere versato il contributo volontario, è adeguata in base alle variazioni del numero indice medio del costo della vita rispetto a quello determinato nell'anno solare precedente.
Sulla retribuzione così adeguata si applica l'aliquota contributiva stabilita per il personale di volo in servizio.
Il requisito di cinque anni di contribuzione previsto dal primo comma è ridotto ad un anno, per gli iscritti che, in relazione allo stesso rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione, siano chiamati a svolgere attività di volo fuori del territorio nazionale con sospensione della retribuzione in Italia per almeno un anno.
Ove dall'assicurazione straniera derivi diritto a prestazioni, i contributi volontari maggiorati dell'interesse annuo del 4 per cento sono restituiti, a domanda dell'interessato o dei suoi aventi causa, all'atto della cessazione dell'iscrizione al Fondo.
((Il contributo volontario è versato mensilmente. L'iscritto che, per il periodo di un anno, non versi il contributo e lo versi in misura inferiore a quella dovuta decade dalla possibilità di coprire di contribuzione il periodo pregresso))
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