LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

Disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
Testo in vigore dal: 19-5-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
 
  In caso di trasferimento a  titolo  oneroso  o  di  concessione  in
enfiteusi di fondi concessi  in  affitto  a  coltivatori  diretti,  a
mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella
stagionale,   l'affittuario,   il   mezzadro,   il   colono   o    il
compartecipante, a parita' di condizioni  ha  diritto  di  prelazione
purche' coltivi il fondo stesso da almeno  quattro  anni,  non  abbia
venduto, nel biennio precedente, altri fondi  rustici  di  imponibile
fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione  a  scopo
di ricomposizione  fondiaria,  ed  il  fondo  per  il  quale  intende
esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti
in proprieta' od enfiteusi non superi  il  triplo  della,  superficie
corrispondente alla capacita' lavorativa della, sua famiglia.(1) (7) 
  La prelazione non  e'  consentita  nei  casi  di  permuta,  vendita
forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica
utilita' e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se  non
ancora  approvati,  siano  destinati   ad   utilizzazione   edilizia,
industriale o turistica. 
  Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto,  per  quota
di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in  costanza
di  comunione  ereditaria  che  in  ogni  altro  caso  di   comunione
familiare,  gli  altri  componenti  hanno  diritto  alla   prelazione
sempreche'  siano  coltivatori  manuali  o   continuino   l'esercizio
dell'impresa familiare in comune. 
  Il  proprietario  deve  notificare  con  lettera  raccomandata   al
coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di
compravendita in cui devono essere indicati il nome  dell'acquirente,
il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa  la  clausola
per l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore  deve  esercitare
il suo diritto entro il termine di 30 giorni. 
  Qualora il proprietario non provveda  a  tale  notificazione  o  il
prezzo indicato sia superiore a quello risultante  dal  contratto  di
compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione  puo',  entro
un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare
il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. 
  Ove il diritto di prelazione sia stato  esercitato,  il  versamento
del prezzo di acquisto deve essere effettuato ((entro il  termine  di
sei mesi)), decorrenti dal trentesimo giorno  dall'avvenuta  notifica
da parte del proprietario, salvo che non  sia  diversamente  pattuito
tra le parti. (2) ((9)) 
  Se il coltivatore che esercita il diritto di  prelazione  dimostra,
con   certificato   dell'Ispettorato   provinciale   dell'agricoltura
competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la
concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1, il termine di cui  al
precedente comma e' sospeso fino a che  non  sia  stata  disposta  la
concessione del mutuo ovvero  fino  a  che  l'Ispettorato  non  abbia
espresso  diniego  a  conclusione  della  istruttoria,  compiuta   e,
comunque, per  non  piu'  di  un  anno.  In  tal  caso  l'ispettorato
provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla
domanda agli adempimenti di cui all'articolo 3, secondo le norme  che
saranno  stabilite  dal  regolamento  di  esecuzione  della  presente
legge.(2) 
  In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo e'  differito  il
trasferimento  della  proprieta'  e'   sottoposto   alla   condizione
sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito. (1) 
  Nel caso di vendita di un fondo  coltivato  da  una  pluralita'  di
affittuari,  mezzadri  o  coloni,  la  prelazione  non  puo'   essere
esercitata  che  da  tutti  congiuntamente.  Qualora   alcuno   abbia
rinunciato, la prelazione puo' essere esercitata congiuntamente dagli
altri affittuari, mezzadri o coloni purche' la superficie  del  fondo
non ecceda il triplo della  complessiva  capacita'  lavorativa  delle
loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo  che  entro
quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non  abbia
comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione  di  avvalersi
della prelazione. 
  Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale  abbia  cessato
di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la  quota
del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal  giorno  in  cui  ha
lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto  a  riscattare
la  predetta  quota  al  prezzo  ritenuto  congruo   dall'ispettorato
provinciale, dell'agricoltura, con  le  agevolazioni  previste  dalla
presente  legge,  sempreche'  l'acquisto  sia  fatto  allo  scopo  di
assicurare il consolidamento di  impresa  coltivatrice  familiare  di
dimensioni economicamente efficienti. Il diritto  di  riscatto  viene
esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita,
mediante la procedura giudiziaria prevista dalle  vigenti  leggi  per
l'affrancazione dei canoni enfiteutici. 
  L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente
comma e' demandato all'Ispettorato agrario provinciale competente per
territorio. 
  Ai soggetti di cui al primo comma sono  preferiti,  se  coltivatori
diretti, i coeredi del venditore. (4) (5) (6) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 14 agosto 1971, n. 817 ha disposto con l'art. 7, commi 1 e 2)
che  "Il  termine  di  quattro  anni   previsto   dal   primo   comma
dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590,  per  l'esercizio
del diritto di prelazione e' ridotto a due anni. 
  Detto diritto  di  prelazione,  con  le  modifiche  previste  nella
presente legge, spetta anche: 
    1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia  stato  stipulato
dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756; 
    2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti  con
fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi  non  siano  insediati
mezzadri,   coloni,   affittuari,   compartecipanti   od    enfiteuti
coltivatori diretti." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il termine  di  un
anno previsto dall'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, viene eccezionalmente prorogato fino a  sei  mesi  dopo
l'entrata in vigore della presente legge in tutti i casi in  cui  non
sia stata disposta la concessione del mutuo agli esercenti il diritto
di prelazione per mancanza di fondi disponibili e allorche' l'anno di
sospensione del pagamento del prezzo della terra sia venuto o venga a
scadere nell'anno 1971". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 8 gennaio 1979, n. 2, ha disposto (con l'articolo unico)  che
"La  disciplina  relativa  al  versamento  del  prezzo  di  acquisto,
prevista dal sesto e dal settimo comma dell'articolo 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590, modificato dalla legge 14 agosto 1971,  n.  817,
si intende riferita anche ai casi di cui al quinto comma dello stesso
articolo.   I   termini   decorrono   dalla   comunicazione   scritta
dell'adesione del terzo acquirente, o  di  successivo  avente  causa,
alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove sorga contestazione,  dal
passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l'art.  7,  comma
1) che "Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  prelazione  o  di
riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26  maggio
1965, n. 590, e successive modificazioni,  ed  all'articolo  7  della
legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di piu'  soggetti  confinanti,
si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine,  la  presenza
come partecipi nelle rispettive  imprese  di  coltivatori  diretti  e
imprenditori agricoli a titolo principale di eta' compresa tra i 18 e
i 40 anni o in cooperative di conduzione associata  dei  terreni,  il
numero  di  essi  nonche'  il  possesso  da  parte  degli  stessi  di
conoscenze  e  competenze  adeguate  ai  sensi  dell'articolo  8  del
regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il. D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha disposto (con l'art. 2, comma 3)
che "L'esercizio del diritto di  prelazione  o  di  riscatto  di  cui
all'articolo 8 della legge 26  maggio  1965,  n.  590,  e  successive
modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n.  817,
spetta anche alla societa' agricola  di  persone  qualora  almeno  la
meta' dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto
come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale  del  registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice  civile.
Alla medesima societa' sono in ogni caso riconosciute,  altresi',  le
agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa
vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di
coltivatore diretto". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 7-ter,  comma  1)  che
"L'esercizio  del  diritto  di  prelazione  o  di  riscatto  di   cui
all'articolo 8 della legge 26  maggio  1965,  n.  590,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,  n.  817,
spetta anche alle societa' cooperative di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno  la
meta' degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica
di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella  sezione
speciale del registro delle imprese  di  cui  agli  articoli  2188  e
seguenti del codice civile". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 14 agosto 1971, n. 817, come modificata dalla  L.  28  luglio
2016, n. 154, ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 2) che "Il termine
di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della  legge
26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione  e'
ridotto a due anni. 
  Detto diritto  di  prelazione,  con  le  modifiche  previste  nella
presente legge, spetta anche: 
    1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia  stato  stipulato
dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756; 
    2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti  con
fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi  non  siano  insediati
mezzadri,   coloni,   affittuari,   compartecipanti   od    enfiteuti
coltivatori diretti; 
    2-bis) all'imprenditore  agricolo  professionale  iscritto  nella
previdenza agricola proprietario  di  terreni  confinanti  con  fondi
offerti  in  vendita,  purche'  sugli  stessi  non  siano   insediati
mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori
diretti". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art.  224,  comma
4) che "Tale previsione si applica a tutti i  giudizi  pendenti  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto".