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LEGGE 15 aprile 1965, n. 413

Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro.

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Testo in vigore dal:  10-5-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'obbligo assicurativo previsto nei riguardi degli artigiani dall'art. 18, n. 3, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, decorre dalla scadenza dei contratti di assicurazione privata che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che i contratti stessi garantiscano, anche sotto forma di indennizzo mediante pagamento in capitale o rimborso in danaro, prestazioni non inferiori a quelle garantite dall'assicurazione obbligatoria. I contratti di assicurazione privata che non rispondano alle condizioni predette potranno essere ad esse adeguati entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancato adeguamento, l'artigiano è tenuto ad ottemperare all'obbligo assicurativo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine suddetto.
Gli artigiani interessati sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato del lavoro copia dei contratti di cui al comma precedente, autenticata dall'assicuratore.