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LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1321

Norme relative al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo.

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Testo in vigore dal:  31-12-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo redatto ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, ed approvato con decreto ministeriale 7 giugno 1964, n. 3760, ha piena efficacia fino all'entrata in vigore del piano comprensoriale relativo alla provincia di Belluno di cui alla legge 31 maggio 1964, n. 357, nel quale dovrà essere inquadrato.
Al piano regolatore generale suddetto è data attuazione mediante piani particolareggiati di esecuzione compilati a cura e spese dello Stato, d'intesa con i Comuni interessati.
I piani suddetti sono adottati dall'Amministrazione comunale e pubblicati nell'albo pretorio per un periodo di 15 giorni.
Nei 15 giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani, che sono decise col decreto del Ministro per i lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani particolareggiati di esecuzione.
In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dello articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, tali piani possono comportare varianti al piano regolatore generale senza preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici.
Ai fini dell'acquisizione delle aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano regolatore generale di cui al primo comma del presente articolo e nei relativi piani particolareggiati di esecuzione vale il disposto dei commi diciassette, diciotto, diciannove e venti dell'articolo 3 sub articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.
La spesa per la redazione del piano regolatore generale e per l'acquisizione delle aree di cui al comma precedente è a totale carico dello Stato. Ad essa si farà fronte con i fondi stanziati dall'articolo 1, n. 3, sub articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357.