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LEGGE 5 dicembre 1964, n. 1268

Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, e norme per la integrazione della 13° mensilità per gli anni 1964 e 1965.

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Testo in vigore dal:  7-12-1964

Art. 3


Con decorrenza dal 1 marzo 1966 sarà conglobato:
a) negli stipendi del personale di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662, l'assegno integrativo attribuito con la medesima;
b) negli stipendi, paghe e retribuzioni del restante personale, un importo pari al 28 per cento della misura iniziale degli emolumenti suddetti risultante, alla data di entrata in vigore della presente legge, per la funzione, categoria, grado, qualifica o classe di appartenenza.
L'assegno e l'importo da conglobare ai sensi del precedente comma saranno previamente maggiorati in misura corrispondente alle maggiori ritenute comuni a tutto il personale statale a cui saranno assoggettati per effetto del conglobamento.
In relazione all'incremento che subiranno gli stipendi, paghe e retribuzioni in applicazione del primo comma del presente articolo, sarà ridotto per eguale importo il trattamento economico accessorio in vigore al 28 febbraio 1966, ed ove occorra sarà modificata, in conseguenza di detta riduzione, la disciplina di detto trattamento.
I nuovi stipendi, paghe e retribuzioni saranno utili a tutti gli effetti, salvo l'eccezione prevista al penultimo comma del precedente art. 2.
In sede di attuazione delle norme contenute nel presente articolo e nel precedente art. 2, le misure lorde delle competenze che per effetto del conglobamento risulteranno soggette ad una ritenuta d'imposta superiore a quella già gravante, saranno elevate in relazione a tale maggiore incidenza.
Con l'attribuzione dei nuovi stipendi, paghe e retribuzioni conglobati non saranno ridotti gli assegni personali riassorvibili in occasione di aumento degli emolumenti suddetti.
Con decorrenza dal 1 marzo 1966 sarà altresì disposta:
a) l'elevazione dell'indennità di buonuscita ad un importo pari all'80 per cento di una mensilità lorda dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione per ogni anno di servizio computabile, e l'adeguamento degli assegni vitalizi, modificando a tal fine, in rapporto alle possibilità offerte dalla maggiore spesa autorizzata con la presente legge e dalla rideterminazione delle aliquote e della base imponibile di cui al successivo punto b), il sistema finanziario di gestione e l'ordinamento dell'Opera nazionale di previdenza del personale civile e militare, ed eventualmente delle corrispondenti gestioni delle Aziende autonome;
b) la rideterminazione delle aliquote e l'eventuale modifica della quota di retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali e della disciplina delle relative ritenute e corrispondenti contributi a carico dell'Amministrazione, avendo riguardo alle accertate essenziali esigenze delle singole gestioni interessate;
c) l'adeguamento del limite di cumulo degli stipendi e la modifica della disciplina del cumulo di un trattamento di quiescenza non privilegiato con un trattamento di attività, nel senso di conservare integra la pensione in godimento al personale, compreso quello degli Enti pubblici di cui all'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, al personale che esplica attività retributiva alle dipendenze dello Stato o degli Enti pubblici suddetti, nel caso in cui l'attività stessa non costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quella che ha dato diritto alla pensione. In tal caso qualora sia ammessa la ricongiunzione ai fini della pensione dei due servizi, agli interessati sarà riconosciuta la facoltà di optare per tale ricongiunzione, prevedendo, per coloro che eserciteranno tale opzione, la cessazione della pensione e la rifusione delle rate eventualmente percepite.
Ove non venga esercitata tale facoltà, il precedente servizio che ha dato luogo aula liquidazione della pensione in godimento non potrà essere valutato ai fini economici e di carriera nel nuovo impiego, ed il nuovo eventuale trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base del servizio effettivamente prestato in questo ultimo rapporto, escludendo qualsiasi valutazione dei servizi precedenti o maggiorazione di anzianità. In tutti gli altri casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto, che ha, dato luogo alla pensione, quest'ultima sarà sospesa, anche nei riguardi del personale già in servizio, ove corrisposta. In tutti i casi di ricongiunzione, ai fini della liquidazione del nuovo trattamento di quiescenza non potrà essere considerato uno stipendio superiore a quello posto a base della precedente pensione se non sia trascorso almeno un anno nel nuovo rapporto. In relazione agli anzidetti criteri saranno dettate norme per l'eventuale coordinamento della presente disciplina con quella relativa ai fondi riguardanti altri trattamenti di quiescenza assimilabili a quelli statali.