LEGGE 5 luglio 1964, n. 548

Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'istituto per la contabilita' nazionale.

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Testo in vigore dal: 2-8-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' concesso all'istituto per la contabilita' nazionale, a decorrere
dall'esercizio 1963-64, un contributo annuo di lire 15.000.000.
  La somma prevista, dal precedente comma sara' stanziata nello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro.