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LEGGE 9 giugno 1964, n. 405

Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1974)
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Testo in vigore dal:  7-12-1969
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Art. 4


I concorrenti, oltre quelli indicati nell'articolo precedente, debbono possedere i seguenti requisiti:
a) essere riconosciuti in possesso dell'attitudine psicofisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali;
((b) essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri))
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c) non essere stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo perché riprovati;
d) non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare.
I concorrenti di cui al comma, secondo dell'articolo precedente debbono avere sempre tenuto buona condotta morale e civile se minorenni, debbono ottenere il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante; se già alle armi, debbono ricevere il nulla osta dell'autorità militare competente.
I sottufficiali di pubblica sicurezza di cui al comma terzo del suddetto articolo non debbono aver riportato, durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo, punizioni di rigore o altra più grave.