LEGGE 9 giugno 1964, n. 405

Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1974)
Testo in vigore dal: 7-12-1969
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  I  concorrenti,  oltre  quelli  indicati  nell'articolo precedente,
debbono possedere i seguenti requisiti:
    a) essere riconosciuti in possesso dell'attitudine psicofisica al
servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
in qualita' di ufficiali;
    ((b)  essere  in  possesso  del  diploma  di maturita' classica o
scientifica  o  di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica,
rilasciato  da  qualsiasi  sezione  o  indirizzo  specializzato degli
istituti  tecnici,  commerciali,  industriali,  agrari, nautici o per
geometri)).
    c)  non  essere  stati  gia' espulsi o dimessi dall'Accademia del
Corpo perche' riprovati;
    d) non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato
o da Accademia militare.
  I  concorrenti  di  cui  al comma, secondo dell'articolo precedente
debbono  avere  sempre  tenuto  buona  condotta  morale  e  civile se
minorenni,  debbono  ottenere  il  consenso del genitore esercente la
patria  potesta'  o  del  legale  rappresentante;  se gia' alle armi,
debbono ricevere il nulla osta dell'autorita' militare competente.
  I  sottufficiali  di  pubblica  sicurezza di cui al comma terzo del
suddetto  articolo  non  debbono  aver  riportato,  durante  l'ultimo
quinquennio  di  servizio nel Corpo, punizioni di rigore o altra piu'
grave.