LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1970)
Testo in vigore dal: 15-12-1965
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20.

  Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad
esentare  fino  al 31 dicembre 1965, con proprio decreto, da emanarsi
di  concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro,  dal  pagamento dei
contributi  relativi  alla pensione di invalidita' e vecchiaia, e per
l'assistenza  malattie,  i  coltivatori  diretti  titolari di aziende
residenti  nei  Comuni  e nelle localita' di cui all'articolo 1 della
presente legge.
  Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad
accreditare  i  contributi  a  favore  degli  interessati  fino al 31
dicembre 1965. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  14 dicembre 1965, n. 1333, convertito senza modificazioni
dalla  L. 9 febbraio 1966, n. 20, ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che  "Il  termine  del 31 dicembre 1965, stabilito dall'art. 20 della
legge 31 maggio 1964, n. 357, e' prorogato fino al 31 dicembre 1966".