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LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1970)
Testo in vigore dal:  15-12-1965
aggiornamenti all'articolo

Art. 20


Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1965, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, dal pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia, e per l'assistenza malattie, i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei Comuni e nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare i contributi a favore degli interessati fino al 31 dicembre 1965.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito senza modificazioni dalla L. 9 febbraio 1966, n. 20, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'art. 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è prorogato fino al 31 dicembre 1966"