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LEGGE 10 maggio 1964, n. 407

Facoltà da parte dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria di effettuare finanziamenti riservati da alcune leggi speciali a determinate categorie di aziende di credito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  1-1-1994
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Art. 1

Articolo unico.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))