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LEGGE 4 aprile 1964, n. 171

Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458 sulla disciplina della vendita delle carni fresche o congelate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2004)
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Testo in vigore dal:  11-8-2004
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Art. 2


È fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltrechè dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè:
a) per i bovini: vitello, bovino adulto;
b) per i bufalini: bufalo, annutolo;
c) per gli equini: (categoria unica) equino;
d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;
e) per i suini: (categoria unica) suino;
f) per i caprini: capretto, caprino adulto.
COMMA ABROGATO DAL DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 3, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 marzo 1977, n. 63.
((Ai fini della classificazione merceologica si intende per "vitello" un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi))
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