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LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2002)
Testo in vigore dal:  1-5-1969
aggiornamenti all'articolo

Art. 11


A cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della legge 22 novembre 1954, n. 1136.
((3a))

Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle, medesime.
Per gli iscritti l'elenco dovrà indicare a quale assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia già stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.
Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola, dal 15 aprile al 30 aprile.
Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà a chiunque mie abbia interesse di ricorrere alla Commissione di cui ai successivo articolo 12 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione della Commissione è dato, ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
A partire dal 1 gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assi curati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità; e la vecchiaia, per l'anno a cui si riferiscono.
Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'articolo 4, comma, quarto, del decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 212.
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AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 63, comma 1) ha disposto che "Gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri previsti dall'articolo 11, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sono compilati ogni cinque anni e costituiscono gli elenchi principali aventi validità quinquennale. Essi sono compilati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del quinquennio".