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LEGGE 26 gennaio 1963, n. 24

Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesione personale).

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Testo in vigore dal:  21-2-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 582 del Codice penale è così modificato:
"Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell'ultima parte dello articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1963

SEGNI FANFANI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO