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LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1983)
Testo in vigore dal:  12-5-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 9


Ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.
Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine sono concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dal disastro, nonché ai fini del pareggio del proprio bilancio.
La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sarà disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.
Al pagamento dei contributi di cui ai precedenti commi sarà provveduto dai prefetti di Belluno e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilità speciale, alla quale saranno accreditati i fondi occorrenti.
Per provvedere ai maggiori oneri recati dal presente articolo, le somme di cui al successivo articolo 11 sono aumentate di lire 100 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1965. (3) (5) (7) (8)
((9))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito, senza modificazioni, dalla L. 9 febbraio 1966, n. 20, ha disposto (con l'art. 2) che "La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'art. 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis, nonché delle Amministrazioni provinciali di Belluno e Udine, è prorogata fino al 31 dicembre 1968".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 18 febbraio 1969, n. 76 ha disposto (con l'art. 1) che "La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis, nonché delle rispettive amministrazioni provinciali, prorogata fino al 31 dicembre 1968 con l'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito in legge con la legge 9 febbraio 1966, n. 20, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970".
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 1970, n. 1042 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, prorogata fino al 31 dicembre 1970 con l'articolo 1 della legge 18 febbraio 1969, n. 76, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1973 a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut e Cimolais".
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 19 dicembre 1973, n. 837 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, prorogata fino al 31 dicembre 1973 con l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1975 a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais e Vajont".
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 26 aprile 1976, n. 189 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, prorogata fino al 31 dicembre 1973 con l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, e fino al 31 dicembre 1975 con l'articolo 15 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1980 a favore dei comuni di Erto e Casso, Vajont, Longarone e Castellavazzo".