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LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1983)
Testo in vigore dal:  10-5-1966
aggiornamenti all'articolo

Art. 19-quater


Alle imprese che si insediano nelle aree di cui al precedente articolo 19-bis sono concessi:
a) un contributo a carico dello Stato, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa, per l'installazione dell'impianto, da corrispondersi in base agli stati di avanzamento accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;
b) un finanziamento, per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo della spesa, ammortizzabile in 15 anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19, lettera a), e quello predetto.
((Gli istituti e le aziende di credito possono convenire, a garanzia dei finanziamenti accordati ai sensi del terzo e quarto comma del precedente art. 14-bis e del primo comma, lettera b) del presente articolo, la costituzione del privilegio speciale previsto dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075))
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Le stesse provvidenze sono estese alle imprese industriali e artigianali site nei Comuni di cui all'articolo 1, che a causa dell'evento catastrofico abbiano subito danni accertati dalla Commissione di cui all'articolo 14.