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LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1976)
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Testo in vigore dal:  10-10-1976
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Art. 26



I contravventori alle norme della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 300.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 16 aprile 1973, n. 171 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza l'autorizzazione prescritta o con inosservanza delle disposizioni date con l'atto di autorizzazione, è punito, nel caso che lo scarico non abbia prodotto una degradazione delle acque recipienti, con un'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. In caso di recidiva l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo."
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 16 aprile 1973, n. 171, come modificata dal D.L. 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690, ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto."