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LEGGE 27 febbraio 1963, n. 225

Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal:  2-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1956, n. 1826, sono estese:
a) agli ufficiali ai sottufficiali, ali appuntati ed alle guardie e di pubblica, sicurezza, già appartenenti alla soppressa milizia portuaria, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 217;
b) agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza già appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.