LEGGE 18 febbraio 1963, n. 224

Modifica all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2002)
Testo in vigore dal: 24-4-2002
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  3  del  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal
seguente:
  "Il  sindaco e' tenuto a rilasciare, alle persone di eta' superiore
agli  anni  quindici  aventi  nel  Comune la loro residenza o la loro
dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme
al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
  La carta di identita' ha durata di cinque anni e deve essere munita
della fotografia della persona a cui si riferisce.
  ((La  carta  d'identita'  e' titolo valido per l'espatrio anche per
motivi  di  lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli
con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.))

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti Repubblica italiana. E'
fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                    FANFANI - TAVIANI

                                                    Visto,         il
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