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LEGGE 14 febbraio 1963, n. 302

Contributo agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1962-63.

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Testo in vigore dal:  13-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore degli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatri comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia e degli spettacoli lirici all'Arena di Verona, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1936, n. 1370, nonché, dell'istituzione lirica concertistica: "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari e della Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, lo Stato corrisponde per l'esercizio finanziario 1962-63 in luogo dei contributi previsti dal regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive disposizioni - un contributo dell'importo complessivo di lire 5 miliardi da iscrivere in apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.