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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

Revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/2013)
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Testo in vigore dal:  25-3-1963

Art. 13

Navi esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio


Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio
a) le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate
b) le navi da guerra;
c) le navi da diporto di qualunque bandiera riconosciute tali dai rispettivi governi;
d) le navi in disarmo;
e) le navi in rilascio forzato o volontario quando non facciamo operazioni di commercio e quelle che approdano in zavorra per passare in disarmo, esservi riparate o trasformate o per svernare
f) le navi porta-cavi;
g) le navi ospedale;
h) le navi nazionali cime esercitano la pesca e che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di altre navi nazionali ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo;
i) le navi addette ai servizi marittimi dei porti delle rade e delle spiagge dello Stato, eccettuate quelle di cui all'articolo 7, ed i galleggianti mobili in genere adibiti ai servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo;
l) le navi di proprietà dello Stato addette ai servizi di vigilanza costiera.