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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

Revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/2013)
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Testo in vigore dal:  25-3-1963

Art. 10

Proroga della validità della tassa di ancoraggio


Il periodo di validità della tassa di ancoraggio è prorogato:
1) per il tempo trascorso dalla nave in mi porto dello Stato in quarantena di osservazione o di rigore;
2) per il tempo di sospensione, per causa di forza maggiore, accertata dalle autorità marittime, dei lavori di riparazione nei bacini di carenaggio o sugli scali di alaggio nei quali trovasi la nave;
3) per il tempo di sospensione delle operazioni commerciali a causa di sciopero delle maestranze portuali e semprechè la nave si sia trovata nella impossibilità di condurle a termine prima della scadenza della tassa;
4) per il periodo di iscrizione nel naviglio ausiliario dello Stato della nave requisita per esigenze della Marina militare limitatamente alla tassa in abbonamento annuale;
5) per il tempo di inoperosità commerciale della nave, intercorrente tra la data di arrivo in porto o in rada e la data, in cui la nave stessa sia stata posta in condizione di iniziare le operazioni di commercio.