stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 febbraio 1963, n. 129

Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/1967)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-7-1966
aggiornamenti all'articolo

Art. 5


Al fine di consentire l'attuazione del piano, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di tre anni di cui all'articolo 3, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque deputati e di cinque senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, norme aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi direttivi:
a) possibilità di disporre il vincolo, totale o parziale, delle risorse idriche di cui all'articolo 2, lettera. b), al fine di consentirne l'utilizzazione per il piano, anche oltre i limiti oggettivi e temporali indicati nell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
b) modificazione della procedura prevista dalle norme vigenti, in materia di concessioni di acque pubbliche, mediante semplificazione degli adempimenti ivi prescritti, sia per i privati che per la pubblica Amministrazione;
c) istituzione di un adeguato sistema di finanziamenti per la costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti dal piano, anche in sostituzione o modifica delle norme della legge 3 agosto 1949, n. 589, rimanendo fermo l'obbligo di autorizzazione annuale con legge di bilancio. Il sistema dovrà prevedere la possibilità di opzione tra contributi statali diretti e contributi in annualità a favore degli Enti locali interessati e degli Enti autorizzati alla gestione degli acquedotti graduando i contributi in funzione della diversa urgenza delle opere al fine di assicurare una equilibrata utilizzazione delle risorse idriche per l'intero territorio nazionale;
d) istituzione di un adeguato sistema di finanziamenti per la costruzione, ampliamento e sistemazione delle fognature per lo smaltimento delle acque reflue con gli stessi criteri di cui al punto c).
((1))

Nelle leggi delegate, il Governo terrà presente la competenza attribuita alle Regioni, in materia di acquedotti e di lavori pubblici di interesse regionale, dall'articolo 117 della Costituzione.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 1 luglio 1966, n. 506 ha disposto (con l'art. 1) che è prorogato di due anni il termine di cui al primo comma del presente articolo.