LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Ordinamento della professione di giornalista.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2017)
Testo in vigore dal: 15-5-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
                  Elezione dei Consigli dell'Ordine 
 
  ((L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio  deve  essere
convocata almeno venti giorni prima della scadenza del  Consiglio  in
carica. La convocazione si effettua mediante  avviso  spedito  almeno
quindici giorni  prima  a  tutti  gli  iscritti,  esclusi  i  sospesi
dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per  telefax
o a mezzo di posta elettronica certificata. Della  convocazione  deve
essere dato altresi' avviso  mediante  annuncio,  entro  il  predetto
termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto  a  carico
dell'Ordine l'onere di dare prova  solo  dell'effettivo  invio  delle
comunicazioni)). 
  L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e
stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima
ed in seconda convocazione. La seconda convocazione  e'  stabilita  a
distanza di otto giorni dalla prima. 
  L'assemblea e'  valida  in  prima  convocazione  quando  intervenga
almeno la meta' degli iscritti, e in seconda  convocazione  qualunque
sia il numero degli intervenuti.