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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Ordinamento della professione di giornalista.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2017)
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Testo in vigore dal:  11-7-1969
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Art. 36

Giornalisti stranieri
((I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico))
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La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articola 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.
Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.