LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Ordinamento della professione di giornalista.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2017)
Testo in vigore dal: 11-7-1969
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 36.
                        Giornalisti stranieri

  ((I  giornalisti  stranieri  residenti  in  Italia possono ottenere
l'iscrizione  nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano
compiuto  i  21  anni  e  sempre  che  lo Stato di cui sono cittadini
pratichi  il  trattamento  di  reciprocita'.  Tale  condizione non e'
richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto
il riconoscimento del diritto di asilo politico)).
  La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui
ai  numeri 1), 2) e 4) dell'articola 31 oltre che da una attestazione
del  Ministero  degli  affari  esteri che provi che il richiedente e'
cittadino   di   uno   Stato  con  il  quale  esiste  trattamento  di
reciprocita'.
  Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.