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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Ordinamento della professione di giornalista.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2017)
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Testo in vigore dal:  20-5-2017
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Art. 16

Consiglio nazionale: composizione


È istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
((Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).))
((Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun Ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun Ordine regionale o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo, rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei pubblicisti.
Nessun iscritto agli elenchi può votare o essere eletto in più di un collegio.))
((Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale che ha un numero di giornalisti professionisti iscritti superiore a mille è assegnato un seggio ulteriore per la quota di giornalisti professionisti, in ragione di ogni mille professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando i limiti proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la rappresentanza delle minoranze linguistiche. L'ultimo seggio è attribuito, nel rispetto dei predetti limiti e della rappresentanza linguistica, all'Ordine regionale o interregionale con la frazione di mille più elevata. Nessun Ordine regionale o interregionale può ottenere più di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti.))
((Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con propria determinazione da adottare previo parere vincolante del Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalità che tengono conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonché, ove necessario, secondo un principio di rotazione. Per le medesime finalità, in sede di prima applicazione è costituito un collegio unico nazionale per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, al quale possono partecipare gli iscritti appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta entro venti giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino l'appartenenza ad esse ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il rappresentante dei giornalisti professionisti eletto deve appartenere ad una minoranza linguistica diversa da quella di appartenenza del rappresentante dei pubblicisti.
Nel caso in cui riportino il maggior numero di voti un giornalista professionista e un giornalista pubblicista appartenenti alla medesima minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti; per la categoria per la quale non è stato proclamato il rappresentante della minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti tra quelli appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato. In ogni caso, deve essere assicurato il principio della rotazione nella rappresentanza tra le minoranze linguistiche presenti nel territorio. Al fine di assicurare all'interno del Consiglio nazionale la rappresentanza del giornalista pubblicista appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo è attribuito il seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali.))

L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.
Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.