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LEGGE 30 gennaio 1963, n. 300

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.

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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  12-4-1963

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE, DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.