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LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2002)
Testo in vigore dal:  1-1-1970
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Art. 7


Coloro che abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per i componenti delle famiglie di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, hanno diritto - al compimento dei normali limiti di età stabiliti per gli iscritti alla Gestione speciale - liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi accreditati a loro nome nella Gestione stessa.
Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è integrato sino a 72 volte il suo ammontare.
Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria, nel cui confronti ricorrano le condizioni indicate nell'una, o nell'altra delle lettere seguenti:
a) siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della
pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età se uomini, o il 60° se donne;
b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.
I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai commi primo e terzo, lettera a), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme. Tale, liquidazione avrà luogo decorso un biennio della precedente anche se si tratti di supplemento liquidato nella assicurazione generale obbligatoria.
I supplementi di cui sopra assolvono la integrazione concessa ai sensi delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione.
I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo sono annientati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N.153))
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