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LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/2023)
Testo in vigore dal:  22-2-1967
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni e dalle società anche cooperative a responsabilità limitata sono soggetti ad una ritenuta, nella misura del cinque per cento, a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società dovute dai soci))
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In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle società, i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle società l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi.
Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))
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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))
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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))
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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))
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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))
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