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LEGGE 17 dicembre 1962, n. 1863

Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato.

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Testo in vigore dal:  17-2-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, per integrare, modificare e coordinare le disposizioni vigenti sull'ordinamento e sul personale degli Archivi di Stato.