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LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1602

Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/2015)
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Testo in vigore dal:  14-12-1962

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, debbono effettuarsi tenendo conto, oltre che degli elenchi delle infermità, imperfezioni e difetti fisici ivi previsti, anche dei seguenti elementi:
a) che le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscono pericolo per la salute dell'altro personale di bordo;
b) che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da venire aggravate dal servizio di bordo o da rendere il soggetto inadatto a tale servizio.