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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1970)
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Testo in vigore dal:  29-7-1965
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Art. 15

Contributi per la costruzione di edifici per scuole materne


È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per contributi da destinare alla costruzione di edifici per le scuole materne, a favore delle province, dei Comuni, degli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, Enti e istituzioni che, nelle condizioni previste dalla legge, ne assumano l'onere.
I contributi sono concessi sulla base di accertate condizioni di necessità e di urgenza là dove gli Enti e istituzioni predetti che gestiscono le scuole dimostrino di non poter provvedere con i fondi stanziati in bilancio alla, costruzione degli edifici per le scuole stesse.
L'accertamento delle condizioni di necessità ed urgenza è devoluto al provveditore agli studi, d'intesa col prefetto. I contributi sono concessi nelle seguenti misure:
a) dalla metà a due terzi della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne dell'Italia meridionale e insulare e dei comuni montani di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90;
b) da un terzo alla metà della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne del restante territorio della Repubblica.
Lo Stato si riserva la comproprietà degli edifici di cui al presente articolo per la quota parte corrispondente al contributo concesso. La manutenzione degli edifici grava sugli enti e istituzioni che gestiscono le scuole (quale corrispettivo di locazione per la quota di proprietà dello Stato). Il contributo può essere riscattato con quote ventennali senza interessi.
((5d))

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AGGIORNAMENTO (5d)
La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965."