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LEGGE 3 luglio 1962, n. 887

Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Istituto "Domus Galilaeana", con sede in Pisa.

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Testo in vigore dal:  9-8-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo a favore dell'Istituto "Domus Galilaeana", con sede in Pisa, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 marzo 1948, n. 472, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, da lire 800.000 a lire 5.000.000.