stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-8-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, è sostituito come appresso:
"Alle varie forme d'impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro vanno aggiunte le seguenti:
1) in acquisto di immobili, ivi compresi i fabbricati in corso di costruzione o anche su progetto;
2) in costruzione di fabbricati;
3) in obbligazioni garantite dallo Stato;
4) in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, dell'Istituto per la ricostruzione industriale e dell'Ente nazionale idrocarburi;
5) in partecipazioni al capitale di Istituti ed Enti, in conformità alle leggi che specificatamente le autorizzano;
6) in acquisto, mediante cessione, di annualità dovute dallo Stato o dalle Regioni;
7) in mutui ad Enti di diritto pubblico soggetti al controllo dello Stato, ad Enti o Società nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza diretta od indiretta, purché assistiti da adeguate garanzie, da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro per il tesoro;
8) in mutui assistiti da contributo statale a favore di cooperative edilizie, Società ed Enti costituiti allo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case economiche e popolari;
9) in sovvenzioni a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza, contro cessione del quinto della retribuzione.
Gli investimenti di cui ai numeri 1) e 2) dovranno restare contenuti entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascuna delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.
La vendita di immobili, che si rendesse eventualmente opportuna nell'esclusivo interesse delle Casse pensioni proprietarie, potrà essere effettuata soltanto contro pagamento in contanti ed in unica soluzione. Ogni immobile potrà essere venduto per intero o per parti".
Per gli investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza non è richiesto l'assenso di cui agli articoli 68 e 74 libro II, parte I del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
Sono abrogati l'articolo 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e l'articolo 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.
Le sovvenzioni di cui al precedente numero 9) sono disciplinate dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.