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LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1997)
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Testo in vigore dal:  11-8-1997
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Art. 29

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1. Per promuovere e assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano e ai programmi sia direttamente sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile.
2. Ai fini di cui al comma 1, la società finanziaria potrà:
a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o da costituire;
b) prestare assistenza finanziaria, tecnica e organizzativa a favore delle imprese e degli enti.
3. Collateralmente e compatibilmente con la realizzazione dello scopo primario di cui al comma 1, la società potrà altresì assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonché la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito la società potrà inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e autonomi o a enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove richiesta, alla relativa somministrazione.
4. Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la regione Sardegna, che può avvalersi anche di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonché, in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale, banche, società private, associazioni o singoli.
5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sarà determinato dall'assemblea ma non potrà, comunque, essere superiore a otto.
6. Alla regione è riservata la nomina della metà degli amministratori e, tra questi, del presidente.
7. Alla regione è riservata la nomina del presidente del collegio sindacale.
8. Lo statuto disciplinerà la procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali.
9. Sono estese alla società finanziaria tutte le agevolazioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 7 agosto 1997, n.266 ha disposto (con l'art. 30 comma 2) che "Le disposizioni concernenti gli organi della società di cui all'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."