LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
Testo in vigore dal: 1-7-1962
                              Art. 15.

  Il  primo  ed  il  secondo  comma  dell'articolo  136  del  decreto
presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti
commi:
  "Per  tutti  gli atti che, per espressa disposizione di legge e per
volonta'  delle  parti  debbono  essere  eseguiti nello stesso giorno
della  richiesta  o in quello successivo, i diritti e l'indennita' di
trasferta  spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa la indennita'
di  trasferta  eventualmente  dovuta  per  il deposito dei verbali di
pignoramento  nella  cancelleria  del  giudice della esecuzione, sono
aumentati della meta'.
  La  richiesta  di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte
richiedente  con  l'indicazione  della  data.  Essa deve essere fatta
sull'atto originale che si restituisce alla parte o sulla matrice del
registro per i depositi di somme o separatamente in carta libera, per
gli  atti  che  importino la redazione di processo verbale, ma in tal
caso deve risultare dal contesto dell'atto e la richiesta deve essere
allegata al verbale".