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LEGGE 30 aprile 1962, n. 283

Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2024)
Testo in vigore dal:  12-4-1963
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Art. 9



Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi.
((I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060))
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