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LEGGE 18 aprile 1962, n. 167

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
Testo in vigore dal:  26-11-2003
aggiornamenti all'articolo

Art. 10


I Comuni ed i Consorzi, di cui all'articolo 1, ultimo comma, possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma, del successivo articolo 16, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari.
Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell'indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili.
Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari:
a) dallo Stato dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;
b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari
c) dall'I.N.A.-Casa;
d) dalle Società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;
e) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.
Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree che intendono scegliere e l'entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno. (3) (6) (7) (8)
((9))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha disposto (con l'art. 35 comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo."
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 17 febbraio 1992, n. 179, nel modificare l'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha conseguentemente disposto (con l'art. 23, commi 2 e 3) la modifica delle disposizioni che sostituiscono il presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, nel modificare l'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 63) la modifica delle disposizioni che sostituiscono il presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 30 aprile 1999, n. 136, nel modificare l'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, commi 3, 4 e 5) la modifica delle disposizioni che sostituiscono il presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 nel modificare l'art. 7, comma 4 della L. 30 aprile 1999, n.136 che a sua volta ha modificato l'art. 35, comma 11 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha conseguentemente disposto (con l'art. 39, comma 14-quinquies) la modifica delle disposizioni che sostituiscono il presente articolo.