LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

Norme sui procedimenti e giudizi di accusa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1989)
Testo in vigore dal: 7-6-1989
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 30.
                (((Giudizi civili o amministrativi).

  1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il
risarcimento  del  danno  puo' essere iniziato o proseguito contro il
colpevole   di   uno   dei  reati  indicati  nell'articolo  90  della
Costituzione  solo  se  la  Corte  costituzionale  non  ha  applicato
sanzioni  restitutorie  o  risarcitorie  ai  sensi  del  primo  comma
dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1)).