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LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

Norme sui procedimenti e giudizi di accusa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1989)
Testo in vigore dal:  7-6-1989
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Art. 30

(((Giudizi civili o amministrativi). ))
((
1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
))