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LEGGE 1 giugno 1961, n. 512

Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 20/06/2003
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Testo in vigore dal:  1-1-1998 al: 8-10-2010
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Art. 2



L'alta direzione del servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato è devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia.
L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e al grado di generale di brigata. Gli ispettori sono assimilati di rango
((al grado di brigadier generale))
.
((2))

Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non possa personalmente intervenire.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 69, comma 6) che "Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1961, n. 512, le parole: "al gradi di generale di brigata" sono sostituite dalle seguenti: "al grado di maggior generale"".
Inoltre ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.