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LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  17-12-1961

Art. 26


Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.