LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 17-12-1961
                              Art. 26.

  Le  somme  riscosse  per le pene pecuniarie previste dalla presente
legge  sono  ripartite  a  norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168,
detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.