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LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  17-12-1961

Art. 16


Nelle imposte che debbono corrispondersi in base alla presente legge sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati.
I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma precedente sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalità della registrazione.