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LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1971)
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Testo in vigore dal:  14-9-1961

Art. 13

Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro non è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, Collegio medico.


Gli iscritti al Fondo cui non è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, hanno diritto alla pensione di invalidità purché:
a) siano stati esonerati dal servizio per inabilità alle mansioni della propria qualifica;
b) possano far valere almeno 10 anni di effettiva contribuzione al Fondo.
Hanno altresì diritto alla pensione gli iscritti indicati dal precedente comma, quando siano divenuti inabili in modo permanente e per motivi di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti.
Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 12.
L'invalidità ai fini della pensione è accertata dal sanitario dell'I.N.P.S.
In caso di contestazione l'accertamento è deferito, su domanda dell'iscritto, ad un Collegio composto di 3 medici: uno designato dall'Istituto predetto, uno dall'iscritto ed il terzo, in funzione di presidente, nominato dal medico provinciale della Provincia di residenza dell'iscritto.
Gli accertamenti collegiali si svolgono presso la sede dell'I.N.P.S. della Provincia di residenza dell'iscritto e le relative spese sono a carico della parte soccombente.
Quanto ai termini in materia di ricorsi al Collegio medico e delle relative decisioni, si applicano le norme di cui all'articolo 37.
Contro le decisioni del Collegio medico è ammesso ricorso alla autorità giudiziaria, anche da parte dell'I.N.P.S., nei termini previsti dall'articolo richiamato nel precedente comma.